THE PRECIOUS HANDS

INTRODUZIONE ALLO STATUTO

Dal punto di vista di una globalizzazione reale, i popoli devono andare oltre i limiti razziali e nazionali per mettere insieme a favore reciproco, le diverse capacita' e ricchezze.
Considerando la necessita' importante di un tale cambiamento, e per rinforzare i legami d'amicizia fra diversi popoli,
si costituisce una O.N.G per promuovere lo sviluppo della societa' nei diversi campi della vita.


DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Denominazione

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata
''THE PRECIOUS HANDS'' Onlus.


ART. 2
Sede

L'associazione ha la propria sede legale in Terranova Bracciolini, Piazza della Liberazione n° 6.
Il consiglio direttivo ha facolta' di istituire sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attivita' associativa.

ART. 3
Durata

L'associazione e' costituita per un tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

ART. 4
Oggetto sociale

TPH e' un'Organizzazione Internazionale Non Governativa (O.I.N.G.), che intende essere riconosciuta dal ministero degli Affari Esteri
idonea a svolgere attivita' di cooperazione e di educazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49.
TPH e' un'Organizzazione non lucrativa d'utilita' sociale, ai sensi dell'art. 10, D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
L'associazione promuove l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all' interculturalita' e all'antirazzismo.
Svolge attivita' di formazione a tutti livelli ( universitari, scolastici, professionali etc.)
Promuove lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
attua la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione;
promuove la partecipazione popolare all'aiuto, allo sviluppo, alla solidarieta' fra i popoli finalizzata alla realizzazione dei progetti.
La sua attivita' si esplica anche attraverso :
- formazione
- riabilitazione
- cura malattie
- prevenzione
- educazione
- promozione di iniziative di agricoltura e agriturismo
- scambi culturali - professionali

svolge inoltre qualsiasi altra attivita' inerente gli scopi istituzionali dell'associazione.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalita', TPH potra' collaborare e aderire a consorzi e associazioni
con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali.
TPH, al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potra' aderire con delibera del consiglio direttivo
a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.


ART. 5
Convenzioni e contributi

L'associazione può stipulare convenzioni con:
enti e organismi internazionali (Nazioni unite, Unione Europea, etc.),
nazionali (Stato, regioni, Enti locali, etc.)
e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attivita'.
L'Associazione ha facolta' di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni, a soggetti pubblici e privati
e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite
rilasciando quietanza liberatoria per esonero da responsabilita'.
L'associazione dovra' tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organizzazioni pubbliche e private.


ART .6
Volontari amici di TPH

L'associazione riconosce un particolare ruolo agli '';Amici di TPH '';, coloro che , condividendo gli ideali e gli obiettivi,
sostengono l'associazione con la partecipazione attiva alle sue iniziative.
Gli amici di TPH hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei soci in qualita' di inviati.
Si diventa amici di TPH compilando un apposita domanda e versando un contribuito economico
non inferiore ad un terzo (1/3) della quota annuale pagata dai soci ordinari.

ART. 7
Organi dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono :
l'Assemblea Ordinaria dei Soci ;
il Consiglio d'Amministrazione :
il Presidente dell'Associazione ;
il Segretario generale;
il tesoriere;
il collegio dei revisori .


Associati

Qualifica degli associati :
Gli Associati possono essere :
-Soci fondatori : coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
-Soci Ordinari
-Soci Onorari : coloro che ricevono tale riconoscimento dal Consiglio di Amministrazione, per motivi particolari.
-Soci Volontari amici di TPH : vedasi art. 6.

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le fondazioni, le persone giuridiche,
che siano interessate all'attivita' dell'associazione stessa.
I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto di voto subordinatamente al pagamento
della quota associativa determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.


ART. 8
Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, all'esame del consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.
L'adesione all'associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e del regolamento interno.

ART. 9
Recesso

La qualifica di socio si perde per :
. dimissioni, con comunicazione scritta,
. morosita', dopo il mancato versamento della quota annuale;
. decisione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo può infatti sospendere o radiare i soci che non partecipano attivamente all' attivita' dell' associazione
o che tengano un comportamento che anche in minima parte può arrecare danni all' immagine ed agli obiettivi dell' associazione.


ART. 10
Assemblea

Le Assemblee ordinaria o straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o in caso di sua assenza dal Segretario generale.
In caso di assenza di entrambi, presiedera' il Socio presente con maggiore anzianita' di iscrizione, con l'approvazione dell'Assemblea.
Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta.
E' ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.
Sono invitati senza diritto di voto gli amici del TPH.
l'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale,
ovvero entro nove mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, avviso scritto inviato per lettera con anticipo di almeno quindici giorni dalla data dell'Assemblea.
Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori e dei Sindaci, viene depositato in copia presso la sede legale
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.
L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,
ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega
di almeno la meta' più uno degli aventi diritto al voto ; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea ordinaria, provvedera' a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale,
su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All' Assemblea ordinaria spetta :
la nomina del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori
la ratifica del Rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo ;
l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione ;

All'Assemblea straordinaria e' riservata :
1) la modifica del presente Statuto ;
2) lo scioglimento dell'Associazione ;

Le deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea dei soci.
TPH può dotarsi di un regolamento su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.


ART. 11
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di tre anni.
Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea.
In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvedera' alla loro sostituzione
con i membri supplenti fino ad un massimo di tre (3).
I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive.

Il Consiglio Direttivo inoltre :
delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualita' di socio ;
determina annualmente l'ammontare delle quote sociali proponendolo all'Assemblea per la ratifica ;
elabora e definisce i programmi dell'Associazione e ne segue l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche
decise dall'Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attivita' ;
delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario ;
delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse ;
all'assunzione di debiti, in particolare con istituti di credito ; all'acquisto ed alla vendita di partecipazioni in altri enti o societa', qualora le suddette operazioni siano ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali, con esclusione di qualsiasi operazione avente carattere speculativo.
Il consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, nessuno escluso.
Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Segretario gen. E si riunisce almeno una volta ogni tre mesi
su convocazione del Presidente stesso o almeno un terzo (1/3) dei soci membri.
Le delibere sono adottate a un maggioranza semplice. In caso di parita' il voto del Presidente vale doppio.


ART. 12
Il Presidente dell'associazione

Il Presidente e' nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea dei Soci per il periodo di tre anni.
Il suo compito e' quello di coordinare l'attivita' dell'associazione per il raggiungimento delle sue finalita' istituzionali
e partecipare alla definizione della strategia programmatica espressa dai suoi organi statutari.
In particolare, convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'ordine del giorno con il Segretario ;
presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci ; rappresenta l'associazione verso l'esterno.


ART. 13
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale cura nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Assemblea dei soci.
In particolare, il Segretario assiste normalmente il Presidente nelle Assemblee
.

ART. 14
Il collegio dei Sindaci

Il collegio dei Sindaci e' composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti,
preferibilmente iscritti al registro dei revisori contabili ;
controlla la contabilita' dell'Associazione, redige la relazione sul Bilancio consuntivo annuale e riferisce
all'Assemblea generale in sede di discussione per l'approvazione del bilancio annuale.
Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Il collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni.



Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15
Amministrazione e Patrimonio

L'Associazione dovra' tenere la contabilita' nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.
Il patrimonio sociale e' costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari
fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciati, sussidi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Durante la vita dell'associazione e' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per la legge.
Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo
approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo.


ART. 16
Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea straordinaria provvedera' alla nomina di uno o più liquidatori
i quali determineranno le modalita' di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verra' obbligatoriamente devoluto
a beneficio di associazioni aventi finalita' analoghe, o ai fini di pubblica utilita',
sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n° 662 ,
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.Le operazioni saranno svolte sotto il controllo del collegio dei Sindaci Revisori


ART. 17
Norme transitorie

Il Consiglio direttivo ed in carica al momento dell'approvazione del presente statuto rimane in carica senza cambiamenti
e con i pieni poteri fino alla successiva Assemblea ordinaria.
La norma prevista nel terzo comma dell'art.12 circa la non rieleggibilita'
non si cumula con le cariche ricoperte in periodi anteriori all'approvazione del presente statuto.


ART. 18
Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.


info@theprecioushands.com